Bonifica da amianto

Cos'è l'amianto
L’amianto è un minerale a struttura fibrosa che in passato è stato largamente utilizzato in molte applicazioni per le sue molteplici proprietà tecnologiche. Essendo stata riconosciuta nel tempo la pericolosità delle sue fibre se inalate, con la Legge 257/92 ne è stato vietato, su tutto il territorio nazionale, la produzione, il commercio, l’estrazione e l’importazione.

Cosa fare in presenza di amianto
La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso. In presenza di materiale danneggiato e in cattive condizioni ci può essere il distacco di fibre di amianto. È necessario pertanto mettere in atto un programma di controllo e manutenzione dei materiali al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti. Il proprietario dell’immobile e/o chi svolge un'attività all’interno dell’edificio deve designare un Responsabile per il controllo e la manutenzione, al quale spetta la valutazione del rischio legato al potenziale rilascio di fibre nell’aria. In relazione agli esiti della valutazione si devono mettere in atto gli interventi necessari, che possono consistere nel semplice controllo (nel caso di materiali in buono stato) fino alla bonifica (nel caso di materiali in cattivo stato).
La Regione Veneto con la Delibera n. 265/2011 ha pubblicato delle linee guida (Allegato A) che propongono, fra l’altro, due metodi che possono essere utilizzati per la valutazione dello stato di degrado dei materiali contenenti amianto.

La bonifica dei materiali contenenti amianto
I metodi di bonifica possono consistere nella rimozione, nell’incapsulamento o nel confinamento. Maggiori dettagli sono disponibili nel DM 6 settembre 1994.
In caso di rimozione o demolizione, i lavori dovranno essere affidati a una ditta iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali che deve inviare allo SPISAL competente per territorio con riferimento all’ubicazione dell’intervento, un piano di lavoro almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Iscrizione all'albo dei gestori ambientali
Le imprese che svolgono attività di bonifica dell’amianto, secondo il Dlgs 152/06, hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito presso le Camere di Commercio. Informazioni in merito alle modalità di iscrizione e alle imprese iscritte, sono consultabili sul sito dell’Albo.

Presentazione del piano di lavoro
In caso di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto, il datore di lavoro dell’impresa incaricata della bonifica predispone un piano di lavoro che contenga le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno. Il piano di lavoro va inviato, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori tramite mail a: protocollo.aulss6@pecveneto.it. L’obbligo di presentazione del piano almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza definiti al punto 5 dell’Allegato A DGR 265-2011.
Il  piano di lavoro presentato dalla ditta esecutrice deve contenere alcune informazioni minime, come indicato nell’Allegato A DGR 265-2011. Il piano viene valutato da operatori del servizio i quali possono richiedere integrazioni o modifiche e rilasciare prescrizioni operative.

Normativa:
  • Deliberazione Giunta Regionale n. 265 del 15 marzo 2011
  • Decreto Legislativo 81/2008, articolo 256, comma 2
  • Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994
  • Legge 257 del 27 marzo 1992
Ultimo aggiornamento: 08/07/2020
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