Gravidanza e lavoro

Tutela delle lavoratrici madri
Quando il lavoro svolto non comporta rischi particolari e la gravidanza procede senza problemi, la lavoratrice ha diritto ad un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che inizia due mesi prima e termina tre mesi dopo il parto (congedo di maternità).
Il Decreto Legislativo 151/2001, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, prevede inoltre:
  • l’astensione tre mesi prima del parto nel caso di lavori gravosi e pregiudizievoli
  • l’astensione anticipata dal lavoro in caso di gravi complicanze della gravidanza o di malattie preesistenti che potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza
  • il cambio di mansione della lavoratrice nel caso di condizioni di lavoro che possono rappresentare un rischio per la salute della donna o del bambino
  • l’astensione anticipata dal lavoro qualora il cambio di mansione non sia possibile.
Tra i rischi lavorativi si ricordano quelli legati:
  • all'organizzazione del lavoro (lavoro faticoso, notturno, con trasporto e sollevamento pesi, in catena di montaggio con ritmi frequenti oppure in piedi per periodi prolungati)
  • all'ambiente (rumore elevato, vibrazioni, radiazioni, condizioni climatiche sfavorevoli)
  • all'utilizzo di particolari materiali (mastici, colle, colori, vernici, smalti, gas anestetici, fumi, solventi, diluenti, detergenti, disinfettanti, metalli pesanti come il piombo)
  • all'eventuale presenza di agenti infettivi (ad esempio: batteri, virus).
A chi rivolgersi per richiedere l'astensione anticipata dal lavoro:
  • Nel caso di problemi di salute legati alla gravidanza al Servizio di Medicina Legale.
  • Nel caso di lavoro a rischio al proprio datore di lavoro, dopo aver presentato un certificato del ginecologo o del proprio medico, che attesti la gravidanza in corso. Il certificato deve contenere le seguenti informazioni:
    • dati anagrafici
    • settimana di gestazione
    • data ultima mestruazione
    • data presunta del parto.
Il datore di lavoro procede allo spostamento di mansione, qualora siano state individuate mansioni compatibili. Di tale spostamento invia comunicazione scritta all'Ispettorato Territoriale lavoro (ITL) competente per territorio di sede dell'azienda.
Se lo spostamento non è possibile, il datore di lavoro invia una comunicazione scritta alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) compilando un modulo di richiesta e allegando il certificato di gravidanza della lavoratrice al fine di avviare la procedura di astensione anticipata per rischio lavorativo.
Ultimo aggiornamento: 08/07/2020
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