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Ricorso contro il giudizio di idoneità alla mansione specifica

Il Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro) stabilisce che i lavoratori adibiti a lavori definiti “a rischio” siano sottoposti, a cura e spese del datore di lavoro, a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.
La sorveglianza sanitaria comprende:
  • la visita medica preventiva per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato
  • la visita medica periodica per controllare lo stato di salute del lavoratore
  • la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora il medico competente ritenga che l’attività lavorativa sia correlata a rischi professionali o che la salute del lavoratore possa peggiorare
  • la visita medica in occasione di cambio della mansione per verificare l’idoneità alla nuova mansione
  • la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, per assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi
  • la visita medica preventiva in fase pre assuntiva.
Il medico competente, sulla base delle risultanza delle accertamenti sanitari, esprime il giudizio relativo alla mansione specifica:
  • idoneità
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
  • inidoneità temporanea (va precisato il limite temporale)
  • inidoneità permanente.
Contro tale giudizio il lavoratore o il datore di lavoro possono ricorrere.
Il lavoratore o il datore di lavoro possono presentare ricorso contro il giudizio espresso del medico competente. Il ricorso va presentato allo SPISAL territorialmente competente, con riferimento alla sede della ditta.
Il ricorso è gratuito, va presentato unitamente alla copia del giudizio del medico competente e a ogni eventuale documentazione sanitaria o non sanitaria ritenuta utile.
Lo SPISAL esprime un parere scritto entro 90 giorni.

Chi può fare ricorso?
Il lavoratore giudicato inidoneo o idoneo alla mansione specifica
 
 
Ultimo aggiornamento: 27/12/2022
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