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Whistleblowing

Il 15 luglio 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 24/2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Il decreto ha riformato l’istituto del whistleblowing sostituendo quanto in precedenza previsto dall’art. 54-bis, D.Lgs. 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, come modificato dalla L. 179/2017.
L’ANAC, con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ha adottato le relative Linee Guida.

La nuova disciplina tutela il soggetto che segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o all’ANAC, divulga pubblicamente o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile violazioni del diritto nazionale o del diritto dell’UE che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e di cui si è venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.
 

CHI può segnalare

I soggetti che possono segnalare, divulgare o denunciare sono:

  • dipendenti dell’Azienda;
  • lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Azienda;
  • lavoratori autonomi, titolari di un rapporto di collaborazione, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’Azienda;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso l’Azienda;
  • persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l’Azienda.
Inoltre, la tutela è riconosciuta ai predetti soggetti anche:
  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano anche a:

  • facilitatori (ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
  • persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica o sporto denuncia e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • colleghi di lavoro del segnalante o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica o sporto denuncia, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • enti di proprietà del segnalante o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica o sporto denuncia o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

 

COSA può segnalare

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni, compresi i fondati sospetti, sulle violazioni del diritto nazionale o dell’UE commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse e che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica. Può trattarsi di comportamenti, atti o omissioni che consistono in:

  • illeciti penali, civili, amministrativi o contabili;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • violazioni del diritto dell’UE come meglio definite dall’art. 2, D.Lgs. 24/2023.

 

COME può segnalare

- Canale interno
L’Azienda U.L.S.S. 6 definisce il proprio modello di gestione delle segnalazioni interne con il Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 806 del 14/12/2023.
Il soggetto autorizzato alla gestione delle segnalazioni interne, al quale queste vanno indirizzate, è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).
Le segnalazioni interne possono essere effettuate:

  1. in forma digitale tramite la piattaforma informatica raggiungibile accedendo al presente LINK. La piattaforma assicura la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione;
  2. in forma cartacea tramite la modulistica sotto riportata (moduli A e B). I due moduli, una volta compilati, devono essere inseriti all’interno di due distinte buste chiuse (busta A e B). Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura: “Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - RISERVATO”;
  3. in forma orale tramite contatto diretto con il RPCT;
  4. in forma orale tramite la funzione di messaggistica vocale registrata a disposizione nella piattaforma informatica.


Come precisato dalle Linee Guida ANAC, è opportuno che il segnalante specifichi che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di ritorsioni.

- Canale esterno
Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all’ANAC accedendo alla piattaforma messa a disposizione dall’Autorità sul proprio sito internet se:

  • il canale interno, pur obbligatorio, non è stato attivato o non è conforme a legge;
  • ha effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
  • ha fondato motivo di ritenere che, qualora effettuasse una segnalazione interna, questa non riceverebbe seguito ovvero potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
  • ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.


- Divulgazione pubblica
Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, ovvero rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, se:

  • ha effettuato una segnalazione interna o esterna che non ha avuto seguito;
  • ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • ha fondato motivo di ritenere che, qualora effettuasse una segnalazione esterna, questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione o non riceverebbe seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.


- Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile
Il segnalante può denunciare all’Autorità giudiziaria o contabile gli illeciti e le violazioni di cui è venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.
Resta fermo che, se il segnalante riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, la segnalazione interna o esterna non lo esonera dall’obbligo di denuncia di reati perseguibili d'ufficio e ipotesi di danno erariale.
 

MISURE DI SOSTEGNO

È istituto presso l'ANAC l'elenco degli Enti del Terzo Settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
 

ALLEGATI

 

Ultimo aggiornamento: 06/02/2024
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