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Riconoscimento stabilimenti ai sensi dell'art. 6 Regolamento Comunità Europea 852/2004

Le attività degli stabilimenti di:
  • produzione, miscelazione, confezionamento, commercio e deposito di additivi, aromi, enzimi – D.P.R. 514/1997 (AAE)
  • produzione, trasformazione, confezionamento di integratori alimentari e alimenti addizionati di vitamine e minerali – D. Lgs. 169/2004 – Regolamento CE 1925/2006 (AIP)
  • produzione germogli – Regolamento CE 210/2013 (SG)
sono assoggettate a riconoscimento (autorizzazione) ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE 852/2004.
 
Il  Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) riceve la richiesta di Riconoscimento e successivamente predispone la visita ispettiva.Il Riconoscimento è soggetto al versamento della tariffa prevista.

Aggiornamento riconoscimenti già ottenuti
Per aggiornare un riconoscimento già ottenuto è necessario presentare il modello di domanda di riconoscimento, evidenziando quali sono i cambiamenti (1. di produzione, 2. di locali, 3. societari) in modalità informatica allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui sono ubicati i locali oggetto di comunicazione per tutte le tipologie di aziende.
 
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Ultimo aggiornamento: 24/02/2023
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