Ricorso contro il giudizio di idoneità alla mansione specifica
Il Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro) stabilisce che i lavoratori adibiti a lavori definiti “a rischio” siano sottoposti, a cura e spese del datore di lavoro, a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.
La sorveglianza sanitaria comprende:
- la visita medica preventiva per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato
- la visita medica periodica per controllare lo stato di salute del lavoratore
- la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora il medico competente ritenga che l’attività lavorativa sia correlata a rischi professionali o che la salute del lavoratore possa peggiorare
- la visita medica in occasione di cambio della mansione per verificare l’idoneità alla nuova mansione
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, per assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi
- la visita medica preventiva in fase pre assuntiva.
Il medico competente, sulla base delle risultanza delle accertamenti sanitari, esprime il giudizio relativo alla mansione specifica:
- idoneità
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
- inidoneità temporanea (va precisato il limite temporale)
- inidoneità permanente.
Contro tale giudizio il lavoratore o il datore di lavoro possono ricorrere.
Il lavoratore o il datore di lavoro possono presentare ricorso contro il giudizio espresso del medico competente. Il ricorso va presentato allo SPISAL territorialmente competente, con riferimento alla sede della ditta.
Il ricorso è gratuito, va presentato unitamente alla copia del giudizio del medico competente e a ogni eventuale documentazione sanitaria o non sanitaria ritenuta utile.
Lo SPISAL esprime un parere scritto entro 90 giorni.
Chi può fare ricorso?
Il lavoratore giudicato inidoneo o idoneo alla mansione specifica
Ultimo aggiornamento:
07/11/2024