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Flessibilità del congedo di maternità

Secondo la legge le lavoratrici hanno diritto a 5 mesi di congedo di maternità obbligatoria, suddivisi in 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo.
Se la futura mamma è in buona salute e vuole continuare a svolgere il suo lavoro, può chiedere la “maternità flessibile” che consente di lavorare anche durante l’ottavo e nono mese di gravidanza. In questo modo il congedo di maternità obbligatoria slitterà in base a quando inizia il congedo.
La “maternità flessibile” è prevista dall’articolo 20 del D.Lgs. 151/2001.
 
Le dipendenti che intendono continuare a lavorare durante l’ottavo e nono mese di gravidanza, possono farlo richiedendo la maternità flessibile, in base alla tipologia del lavoro svolto. 
La domanda per il prolungamento dell’attività lavorativa deve essere inviata all'INPS nel corso e assolutamente non oltre il settimo mese di gravidanza.
Per richiedere la flessibilità della maternità è necessario avere: 
  • Il certificato del ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale che indica la data presunta del parto e attesta che non ci sono rischi per la salute della donna e per quella del futuro bambino.  La certificazione deve riportare l’indicazione che l’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza “non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro” 
  • Il certificato del medico competente aziendale (o medico del lavoro) dove sono contenuti: i dati della lavoratrice, la sede del luogo di lavoro, la mansione, i dati del datore di lavoro. Se l’Azienda non ha un medico competente, il datore di lavoro rilascia una dichiarazione che attesta che per la mansione svolta NON vi sia obbligo di Sorveglianza Sanitaria.
Se la lavoratrice è seguita da un ginecologo privato, il certificato deve essere convalidato da un ginecologo dell’Ulss. Per questo la lavoratrice può rivolgersi ai Consultori Familiari dell’Ulss.

Con la Circolare INPS n.106 del 29/09/2022 la documentazione relativa alla flessibilità viene trasmessa direttamente all’INPS dai certificatori (ginecologo del SSN e medico competente aziendale o datore di lavoro). Alla lavoratrice deve essere data copia dei certificati, e le sarà sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, indicando il numero dei giorni di flessibilità.

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Chi ha fatto richiesta per il prolungamento del lavoro durante l’ottavo mese di gravidanza può sempre decidere di interromperlo se ne sente il bisogno. Una volta interrotta la flessibilità, partirà il congedo di maternità obbligatoria.
La flessibilità della maternità sarà interrotta automaticamente in presenza di un certificato di malattia: a partire dal giorno di inizio della malattia comincerà a decorrere il congedo obbligatorio di maternità.
Ultimo aggiornamento: 09/02/2024
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