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Assistenza Sanitaria Trasfrontaliera

I cittadini dell’Unione Europea possono accedere all'assistenza sanitaria in tutti i Paesi dell'Unione e usufruire del diritto di rimborso da parte del loro Paese di residenza dei costi delle cure ricevute all'estero.
La direttiva 2011/24/UE relativa all'applicazione dei diritti dei pazienti che ricevono assistenza sanitaria transfrontaliera indica sia le condizioni per cui un paziente può recarsi in un altro Paese dell'Unione per ricevere cure mediche, sia quelle per il rimborso delle spese.
La direttiva indica i costi dell'assistenza sanitaria, nonché le prescrizioni e la fornitura di medicinali e dispositivi medici.
I cittadini temporaneamente all’estero hanno diritto alle cure urgenti e necessarie come previsto dai regolamenti europei, previa esibizione della propria tessera europea di assicurazione malattia (TEAM).
In caso di assistenza sanitaria programmata, i Regolamenti dell'Unione prevedono che in alcuni casi il paziente deve richiedere preventivamente un'autorizzazione, che deve essere accordata se il paziente non può essere curato nel Paese di origine entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico.

Approfondimenti:
Richiesta di autorizzazione preventiva assistenza sanitaria transfrontaliera: Richiesta autorizzazione preventiva per Procreazione Medicalmente Assisitista all'estero (D.lgs 38/2014)
Per informazioni sulle modalità di presentazione della domanda:
Ufficio Rapporti Internazionali
mail: rapinter@aulss6.veneto.it
Ultimo aggiornamento: 08/01/2024
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