Adempimenti ex art. 10 comma 4
INFORMATIVA dal 01.01.2025
Ai sensi dell’art. 10, comma 4 della Legge 8 marzo 2017 n. 24
In base a quanto disposto dalla legge 8 Marzo 2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, si rende nota la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCT/O) e le peculiarità organizzative di presa in carico e gestione aziendale delle richieste di risarcimento del modello regionale.
Alla data del 31.12.2024 è giunto a conclusione il modello di gestione dei sinistri RCT/RCO in ambito sanitario definito “misto” che prevedeva la ripartizione della gestione e della copertura dei sinistri tra le Aziende SSR e una Compagnia assicuratrice, a seconda che si trattasse di sinistri sopra o sotto la soglia della SIR (750.000 euro).
Nello specifico, in forza della DGRV n. 1471 del 12.12.2024, a far data dal 1.1.2025 è entrato in vigore il nuovo modello di gestione diretta dei sinistri da parte delle Aziende SSR che prevede l’assunzione da parte di queste ultime della totale ritenzione del rischio RCT e RCO, con copertura dei relativi risarcimenti esclusivamente tramite fondi a bilancio.
In sintesi il nuovo modello regionale prevede un processo di gestione dei sinistri che si sviluppa su due livelli di valore economico:
Processo diretto – Gestione da parte delle Aziende sanitarie in tutte le fasi (istruttoria, valutazione, definizione) per i sinistri di valore fino ad € 250.000,00;
Processo indiretto – Valutazione del NVR (nucleo di valutazione regionale), presso Azienda Zero, per i sinistri di valore superiore ad € 250.000,00.
Ultimo aggiornamento:
31/07/2025