Cure Termali
I cittadini affetti da malattie che possono trarre effettivo beneficio dalle cure termali, hanno la possiiblità di accedere a questo tipo di assistenza tramite il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Più precisamente possono accedere alle cure termali tramite il Servizio Sanitario Nazionale le persone affette da:
- malattie reumatiche e osteartosiche
- malattie delle vie respiratorie
- malattie dermatologiche
- malattie ginecologiche
- malattie ORL
- malattie dell’apparato urinario
- malattie vascolari
- malattie dell’apparato gastroenterico.
Le cure termali consistono in prestazioni sanitarie a ciclo, di norma composte da 12 sedute. Esse includono la visita medica all’atto dell’accettazione dell’assistito presso lo stabilimento termale.
Gli assistiti possono usufruire al massimo di un ciclo di cure ogni anno con l’eccezione dei soggetti riconosciuti invalidi, che possono fruire di un ulteriore ciclo, correlato all’invalidità riconosciuta. Eventuali cure aggiuntive sono a carico dell’assistito.
Per accedere ai trattamenti termali a carico del SSN, è necessaria la prescrizione del proprio medico o pediatra di famiglia o di uno specialista, con l’indicazione della patologia da trattare e del ciclo di cura da erogare. Con l’impegnativa il cittadino paga il ticket, se non è indicata alcuna esenzione.
L’impegnativa ha validità un anno.
Le cure vanno effettuate presso uno stabilimento termale accreditato e convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale e devono essere usufruite in maniera continuativa (entro un arco di tempo massimo di 60 giorni presso la medesima struttura termale).
Le
strutture termali attualmente accreditate in Ulss 6 Euganea non erogano prestazioni termali per malattie dermatologiche, malattie ginecologiche, malattie dell'apparato urinario e dell'apparato gastroenterico.
I dipendenti, pubblici e privati possono fruire delle cure termali solo durante il periodo di ferie o di congedo ordinario.
Domanda di rimborso cure termali (Legge Regionale 25/2004) per invalidi di guerra/per cause di guerra o invalidi di servizio, in pensione o in servizio, da compilare e trasmetttere con impegnativa del Medico curante al Distretto di appartenenza.
Normativa
DPCM 712 gennaio 2017
Ultimo aggiornamento:
07/11/2024