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Erogazione degli arretrati della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale agli eredi dei beneficiari dell’indennizzo ex Legge 210/92

Arretrati rivalutazione dell’indennità Integrativa Speciale (IIS) di cui alla legge n. 210/1992 “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”. DGR n. 1450/2015 e DGR n. 1634/2016. Pagamento degli arretrati agli eredi dei beneficiari relativi al periodo 01/01/2002 – 31/12/2011 (salvo termini interruttivi della prescrizione).

Gli arretrati spettano pro quota agli eredi legittimi e/o testamentari.
Gli eredi dovranno presentare la domanda di pagamento degli arretrati. La domanda di liquidazione degli arretrati deve essere corredata dalla documentazione idonea ad attestare la qualità di erede legittimo o testamentario.
L’accoglimento delle domande è subordinato: alla completezza della documentazione, alla verifica del requisito di erede, del diritto del deceduto sulla base dei documenti presenti nel fascicolo personale del de cuius, nonché dalle risultanze dei controlli che saranno effettuati su quanto dichiarato dagli eredi. L’Amministrazione si riserva di richiedere altri documenti o integrazione di quelli presentati, ai fini della completezza dell’Istruttoria.
Qualora tra gli eredi vi siano minori o interdetti, è necessario produrre il provvedimento del giudice tutelare che autorizzi il o i legali rappresentanti del minore o dell’interdetto alla riscossione e determini le modalità di impiego delle somme riscosse.
Completata l’istruttoria si procederà all’accertamento delle somme eventualmente dovute. Il pagamento avverrà pro quota per ogni avente diritto.

Nel caso in cui il titolare di indennizzo ex lege n. 210/92 sia deceduto dopo aver formulato domanda di liquidazione e corresponsione degli arretrati della rivalutazione dell’IIS, ma prima di averli ricevuti, l’importo dovuto dovrà essere liquidato e corrisposto a favore degli eredi, legittimi e/o testamentari, che ne facciano richiesta (…); resta fermo che gli arretrati saranno liquidati e corrisposti fino alla data del decesso del beneficiario e risalendo a dieci anni prima della sua domanda o dell’eventuale atto interruttivo della prescrizione, trattandosi del diritto a percepire una componente essenziale di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate, cui si applica la prescrizione ordinaria decennale (cfr. Cass., sez. VI n. 17029/2017).
Nel caso in cui il titolare di indennizzo sia deceduto senza aver formulato domanda di liquidazione e corresponsione degli arretrati della rivalutazione dell’IIS e senza aver in altro modo interrotto la prescrizione, tale domanda potrà essere formulata per la prima volta anche dagli eredi, continuatori della sua personalità giuridica; in tal caso sarà liquidato e corrisposto loro quanto dovuto a titolo di arretrati relativi a dieci anni antecedenti la domanda con il limite che il calcolo sarà effettuato soltanto fino alla data del decesso del beneficiario.
 
Dal 1° gennaio 2020, il modello di domanda e gli allegati obbligatori sono scaricabili,  dal sito internet dell’Azienda Zero e devono essere corredati da idonea documentazione atta a dimostrare la qualifica di erede (legittimo o testamentario).

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Azienda Zero - Ufficio Indennizzi Legge 210/92
Corso del Popolo, 4 - Padova
tel. 049 8778360 - fax 049 8778361
mail: indennizzi@azero.veneto.it - PEC: protocollo.azero@pecveneto.it
Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 11.00 - 13.00
Ultimo aggiornamento: 07/01/2020
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