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Disposizioni aziendali in merito all'applicazione del D.Lgs n.124/98

L’art. 3 comma 13 e l’art. 38 comma 4 del Decreto Legislativo 124 del 1998 dispongono che “qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato (…) l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero professionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti”.

Come da Piano Attuativo Aziendale di governo delle Liste di Attesa Ulss 6 Euganea 2024 "L’assistito può avvalersi di quanto previsto dal dettato normativo se l’appuntamento fissato per l’erogazione della prestazione supera la soglia del tempo di attesa previsto dalla classe di priorità".
 
Se sussistono le condizioni, l’assistito può chiedere all’Ulss di fruire della prestazione nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria, compilando il form “Reclamo” presente nella pagina dedicata all’Urp nel sito aziendale. Nella richiesta vanno allegati:  
  • impegnativa SSN con indicazione della priorità 
  • promemoria della data di appuntamento fissata in strutture pubbliche o private accreditate dell’Azienda ULSS 6, che attesti il superamento dei tempi di attesa propri della priorità assegnata, nonostante sia stata accettata la prima disponibilità offerta oppure la scheda con numero di pre-appuntamento o numero di presa in carico comunicato dall’operatore CUP/Call Center
  • copia della Carta d’identità o altro documento valido.
A seguito di completa e corretta presentazione della istanza, l’Ulss verifica se sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto Legislativo 124/1998 e comunica all’utente la data della prestazione che sarà erogata tramite Servizio Sanitario Nazionale o in libera professione intramuraria aziendale, pagando il ticket, se dovuto.
 
Il Decreto non si applica:
  • per i controlli temporizzati o per le impegnative dove non è indicata la priorità
  • se l’assistito rifiuta la prima disponibilità offerta entro la priorità e chiede un appuntamento, oltre i termini, per dar seguito alle sue preferenze di sede o di giorno/orario. 
In nessun caso la legge prevede il rimborso per prestazioni prenotate autonomamente dall’utente o già effettuate per proprio conto in libera professione
Ultimo aggiornamento: 21/11/2024
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