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Esenzione per invalidità sul lavoro

Un assistito che ha subito un infortunio sul lavoro o ha una malattia professionale e deve effettuare prestazioni specialistiche in conseguenza dell'infortunio o della malattia, è esente dal pagamento del ticket.
Tale esenzione è temporanea e limitata al periodo di infortunio o di malattia.
Per poter usufuire di questa esenzione dal pagamento del ticket è sufficiente presentare al medico di famiglia o allo specialista il certificato rilasciato dall'INAIL. Il Medico riporterà in ricetta, nell'apposito spazio la dizione "INAIL".

Un'apposita commissione INAIL certifica l'eventuale invalidità permanente con riduzione delle capacità lavorative a seguito dell'incidente sul lavoro.
Tale riconoscimento può generare una delle segunti esenzioni: 
  • L01 Grandi invalidi del lavoro dall'80% al 100% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 - dall’1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 co. 2 lett. b del D.M. 01.02.1991)
Per chiedere l'attestato di esenzione è possibile:
Normativa:
ex art. 6 co. 2 lett. c del D.M. 01.02.1991
Ultimo aggiornamento: 13/11/2023
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