Esenzione ticket assistenza farmaceutica
Il ticket per i farmaci è di 2 Euro per confezione fino a un massimo di 4 Euro per ricetta (anche per antibiotici monodose, medicinali somministrabili solo per fleboclisi, di cui sono prescrivibili fino a 6 confezioni per ricetta).
Il cittadino, oltre alla quota fissa, paga la differenza tra il prezzo del farmaco che intende acquistare e quello rimborsato dal servizio sanitario quando:
- il medico prescrive un medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e indica sulla ricetta la non sostituibilità del farmaco;
- l'assistito rifiuta la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso rimborsato da SSN.
Non pagano la quota fissa di 2 Euro per confezione:
- invalidi civili al 100%
- non vedenti ex art. 6 della Legge 482/68
- grandi invalidi del lavoro
- invalidi per servizio 1^ categoria
- danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
- pazienti in trattamento con analgesici oppiacei nella terapia del dolore relativamente alle prescrizioni disciplinate dalla legge 8 febbario 2001, n. 12
- persone con esenzione per malattia rara
- persone con esenzione per patologie croniche e invalidanti (limitatamente alla prescrizione dei farmaci correlati alla patologia)
- sordomuti
- invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza
- assistiti esenti spesa farmaceutica per motivi di reddito (Esenzione con Codice 6R2).
Non pagano la quota fissa di 2 Euro per confezione nè la differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso:
- invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie, deportati in campo di sterminio, perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti
- vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere (e categorie equiparate)
Per ottenere l'esenzione recarsi di persona agli
sportelli amministrativi distrettuali autocertificando con
apposito modulo
Altre informazioni sull'esenzione dal ticket
Ultimo aggiornamento:
02/04/2025