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Prodotti Fitosanitari e loro coadiuvanti

Il Ministero della Salute  - Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, coordina e definisce in Italia i programmi di controllo ufficiale sui prodotti alimentari, comprendenti anche i piani annuali in materia di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti.
I prodotti fitosanitari (agrofarmaci o fitofarmaci) sono tutti quei prodotti, di sintesi o naturali, che vengono utilizzati per combattere le principali avversità delle piante (malattie infettive, fisiopatie, parassiti e fitofagi animali, piante infestanti).
II  SIAN,  oltre al controllo ufficiale e al rilascio delle autorizzazioni in tutte le fasi della  produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti fitosanitari,  promuove corsi di formazione per il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari.
 
Chiunque intenda svolgere un’attività di vendita di prodotti fitosanitari deve essere in possesso di uno specifico certificato, come previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 150/2012.

Il certificato viene rilasciato alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione (durata: 25 ore) e ottenuto una valutazione positiva.

Il certificato ha una validità di 5 anni e viene rinnovato, su richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a corsi specifici di aggiornamento.

La richiesta di rilascio del certificato deve essere compilata collegandosi al portale regionale "monitoraggio allievi web", seguendo il percorso: patentini fitosanitari - vendita - richiesta patentino. 
Nella domanda vanno inseriti tutti i dati richiesti e deve essere selezionato "primo rilascio" nel campo "motivazione". La domanda completata deve essere poi stampata e inoltrata all'Azienda ULSS di residenza tramite posta elettronica certificata, insieme alla documentazione richiesta. L'indirizzo PEC del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 6 Euganea è: protocollo.aulss6@pecveneto.it

Il certificato di abilitazione viene rilasciato da questo Servizio dopo aver ricevuto l'attestato di frequenza e di superamento dell’esame finale del corso per il rilascio.

Al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari si applica la tariffa di 50 euro prevista dal Tariffario Unico Regionale delle prestazioni dei Dipartimenti di Prevenzione Ulss Veneto (DGRV 1251 del 28 settembre 2015). Anche il corso di formazione è soggetto a tariffa.

In base alla normativa vigente, il corso di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita può essere seguito anche in Regioni/Province autonome diverse da quella di residenza. In questo caso, la domanda di rilascio dovrà essere indirizzata all’autorità competente della Regione/Provincia autonoma che organizza o autorizza il corso di formazione. La stessa autorità competente provvederà allo svolgimento dell’esame di valutazione finale e al rilascio del certificato.
Programmazione dei corsi di RINNOVO delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari.

La priorità di ammissione ai corsi organizzati da questa ULSS sarà garantita agli utenti con le scadenze più ravvicinate.

I prossimi corsi di RINNOVO dell'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari si terranno nelle seguenti date:
  • Ottobre 2023: lunedì 9 (ore 14.30 - 19.30), martedì 10 (ore 14.30 - 17.30) e mercoledì 11 (ore 14.30 - 18.30) presso l'aula formativa del Mercato AgroAlimentare di Padova (MAAP) in Corso Stati Uniti, 50.
  • Novembre 2023: lunedì 20 (ore 14.30 - 19.30), martedì 21 (ore 14.30 - 17.30) e mercoledì 22 (ore 14.30 - 18.30) presso l'aula formativa del Mercato AgroAlimentare di Padova (MAAP) in Corso Stati Uniti, 50.
La data di scadenza della propria abilitazione può essere consultata sul sito della piattaforma regionale online Monitoraggio Allievi Web cliccando su: Patentini fitosanitari - Vendita - Richiesta patentino - inserire il proprio codice fiscale - cliccare su "recupera dati" - in fondo alla pagina compare il periodo di validità dell'abilitazione.

Per l'accesso al corso, chi non ha ancora presentato la domanda di rinnovo deve farlo secondo la procedura regionale indicata di seguito (entro la data di scadenza del proprio certificato). Chi ha già presentato la domanda di rinnovo non ha invece bisogno di presentarla nuovamente.
Questo Servizio invierà una email in prossimità della scadenza dell’abilitazione agli utenti che hanno regolarmente presentato la domanda di rinnovo, e che saranno ammessi al corso in base alla data di scadenza dell'abilitazione:
  • Collegarsi alla piattaforma regionale online Monitoraggio Allievi Web
  • Cliccare sulla voce “Patentini Fitosanitari”, successivamente su “Vendita” ed infine su “Richiesta Patentino
  • Nella schermata “Dettaglio Richiesta Patentino Fitosanitario (Vendita)”, inserire il proprio codice fiscale e quindi cliccare su “Recupera dati”: in questo modo i campi anagrafici verranno completati in automatico
  • Verificare la completezza e correttezza di tali dati; inserire i dati mancanti o correggere quelli errati. I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori
  • Apporre, a termine dell’inserimento, una spunta nella casella di accettazione dei termini della Privacy
  • Inoltrare la richiesta utilizzando il pulsante “Inoltra richiesta” in testa alla maschera. Se ci sono degli errori o dati mancanti, compariranno dei messaggi di errore nella parte superiore della schermata
  • Caricare la foto in formato tessera (dimensioni 400x400 pixel - 100 Kb). Se l’immagine supera il limite previsto, è possibile utilizzare il link indicato dalla piattaforma per ritagliarla, riportando le dimensioni dei pixel su indicate
  • Cliccare sul pulsante “Richiesta PDF”: verrà generata una versione stampabile della richiesta di rinnovo del certificato
  • Stampare e firmare la richiesta di rinnovo, completarla con una marca da bollo da 16,00 euro (che dovrà essere annullata riportando la data di invio della domanda in parte sulla marca ed in parte sul foglio sottostante)
  • Inviare la richiesta così completata al Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS della Provincia di residenza attraverso una di queste modalità:
  • all’indirizzo PEC protocollo.aulss6@pecveneto.it La domanda dovrà essere inviata da una casella PEC
  • tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Az. ULSS 6 Euganea - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti, via Ospedale, 22 - 35121 Padova (PD).
Dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  • copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità
  • marca da bollo da € 16,00 da applicare sul certificato di abilitazione alla vendita rinnovato (potrà essere consegnata a mano dal richiedente durante il ritiro del certificato di abilitazione alla vendita rinnovato).

Attenzione: i possessori di certificato di abilitazione rilasciato e/o rinnovato al di fuori della Regione del Veneto dovranno compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000) che attesti il possesso dell’abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, e inviarla all’ULSS competente con le modalità su indicate (via pec o raccomandata). L’ULSS provvederà a inserire i dati del certificato in piattaforma e solo a questo punto il richiedente potrà accedere alla procedura di richiesta on line.

IMPORTANTE
  1. La domanda di rinnovo, per essere ritenuta valida, dovrà essere presentata entro la data di scadenza del certificato di abilitazione; a tal fine, farà fede la data di invio in caso di spedizione tramite PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure la data di acquisizione al protocollo dell’Azienda ULSS in caso di consegna a mano.Le domande di rinnovo presentate dopo la scadenza del certificato di abilitazione non saranno ritenute valide e l’interessato dovrà richiedere il rilascio di un nuovo certificato (frequentando il relativo corso di 25 ore e superando l’esame).
  2. È possibile frequentare il corso per il rinnovo in qualunque ULSS del territorio regionale, ma la domanda di rinnovo dovrà essere inviata all’ULSS della propria Provincia di residenza la quale si farà carico di rinnovare il certificato di abilitazione.
  3. In caso di possessori di certificato di abilitazione rilasciato fuori Regione Veneto, sarà possibile richiedere il rinnovo in qualsiasi ULSS provinciale, ma in questo caso il corso di formazione dovrà essere frequentato presso la stessa ULSS alla quale viene richiesto il rinnovo.
  4. Il corso di formazione propedeutico al rinnovo potrà essere frequentato nell’arco dei 12 mesi precedenti la scadenza del certificato di abilitazione.
  5. Nel caso in cui non siano disponibili corsi per il rinnovo entro la scadenza del certificato di abilitazione, il richiedente potrà frequentare il primo corso disponibile dopo la scadenza, ma l’abilitazione alla vendita verrà sospesa dalla scadenza del certificato fino al completamento del corso (quindi il richiedente non potrà vendere prodotti fitosanitari in questo lasso di tempo).Resta valido comunque l’obbligo di presentare la domanda di rinnovo entro la scadenza del certificato di abilitazione, come già illustrato al punto 1).
  6. È possibile frequentare il corso obbligatorio di rinnovo del certificato di abilitazione anche in Regioni/Province autonome diverse da quella di residenza. In base alle indicazioni della Regione del Veneto (nota prot. 488019 del 16/11/2020), chi intende frequentare il corso di rinnovo in un’altra Regione/Provincia autonoma, deve presentare la domanda di rinnovo all’autorità competente della Regione/Provincia autonoma che organizza o autorizza tale corso. La stessa autorità competente provvederà al rinnovo del certificato.
I titolari di impresa commerciale o società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenuti a dichiarare, ai sensi dell'art. 16 del D. lgs. 150/2012, le quantità di prodotti fitosanitari per uso professionale e non professionale (solo PFnPE - prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili) venduti ad utilizzatori finali nel corso dell'anno solare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

La dichiarazione va presentata all'ARPAV, ente incaricato dalla Regione del Veneto, attraverso il portale Web FAS seguendo le istruzioni regionali consultabili al manuale operativo Web FAS e Dichiarazione di vendita - Indicazioni operative.

Per l'accesso al portale è necessario, come primo passaggio, inserire la propria partita IVA e il codice di autorizzazione inviato via PEC dalla competente Azienda ULSS alle rivendite presenti nel territorio (codice a 12 cifre che inizia con PFSPD506....).

Va utilizzato il codice di autorizzazione attribuito alla sede legale, che è tenuta a presentare la dichiarazione delle vendite effettuate da tutti i propri punti vendita in ambito provinciale.

Va presentata la dichiarazione anche in caso di nessuna vendita.
Sono soggette ad autorizzazione da parte dell’Azienda ULSS competente per territorio, ai sensi dell’art. 21 e 22 del DPR n. 290/01, le aziende che intendono esercitare il commercio e la vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, nonché istituire e gestire depositi e locali per il commercio e la vendita. Per la gestione di ciascun deposito o locale di vendita deve essere preposta una persona in possesso del certificato di abilitazione alla vendita.

Per ogni variazione (es. cambio del preposto alla vendita, variazione di denominazione o sede legale, modifiche societarie, subentro, variazioni strutturali dei locali) deve essere richiesto tramite (SCIA) all’Azienda ULSS l’aggiornamento dell’autorizzazione.

Per la richiesta di autorizzazione gli operatori interessati devono effettuare la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) condizionata attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune sede dell’attività, tramite la piattaforma digitale https://www.impresainungiorno.gov.it/.

In caso di nuova autorizzazione o di variazioni strutturali dei locali va allegata una planimetria 1:100 con sezione quotata dei locali adibiti al commercio, alla vendita e al deposito dei prodotti fitosanitari, con indicazione della destinazione d’uso.

Questo Servizio, a seguito di verifica della documentazione presentata e di ispezione con esito favorevole, predispone l’atto autorizzativo e lo rilascia al richiedente entro 60 giorni, salvo interruzione dei termini del procedimento.
L’avvio dell’attività è subordinato al rilascio dell’autorizzazione, che viene comunicata dallo Sportello unico all’interessato.

La prestazione è soggetta a tariffa ai sensi dell'art. 6, comma 15 e all. 2, sez. 8 del D. Lgs. 32/2021, in vigore dall' 1/1/2022.

È dovuto inoltre il versamento dell’imposta di bollo, sia per la domanda sia per il rilascio o aggiornamento dell’autorizzazione: vanno pertanto inseriti nella pratica SUAP i numeri seriali di due marche da bollo da 16 Euro ciascuna.
 
Ultimo aggiornamento: 17/05/2023
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