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Richiesta di trasporto in ambulanza in situazioni programmate, non urgenti

La Regione Veneto disciplina con Delibera di Giunta n.1411 del 6 settembre 2011 l’utilizzo dei trasporti sanitari con ambulanza.
L'onere dei servizi di trasporto sanitario non urgente è a carico del Servizio Sanitario Regionale solo nei casi previsti dalla Delibera e comunque solo nel caso in cui le condizioni cliniche dell'utente non consentano il trasporto con altri mezzi.

Possono usufruire del trasporto in ambulanza, con pagamento di tariffa agevolata (30 euro per viaggio di sola andata e 60 euro andata e ritorno) gli utenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
  • allettati per inabilità al controllo posturale
  • con difficoltà di deambulazione per concomitanti condizioni morbose non gravemente invalidanti
  • soggetti con qualsiasi tipo di invalidità accertata del 100% e indennità di accompagnamento in condizione permanente di non deambulabilità.
Gli interessati (con pagamento agevolato o in esenzione) si rivolgono al medico di famiglia che produce una impegnativa e compila la richiesta trasporto sanitario. Tale documentazione deve essere presentata agli sportelli amministrativi distrettuali ai fini dell'autorizzazione.

Normativa:
Delibera Giunta regionale n. 1411 del 06.09.2011 
Ultimo aggiornamento: 10/11/2022
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