Home > Legge 210/1992 - Complicazioni da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati

Legge 210/1992 - Complicazioni da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati

La Legge 210/92 (art.1) prevede un riconoscimento economico a favore di persone danneggiate irreversibilmente da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati.

Beneficiari
  • Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica a seguito di: vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie, ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d'ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie, ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3)
  • Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito e in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica
  • Persone contagiate da virus HIV o da virus dell'epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.)
  • Personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l'infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. La Corte Costituzionale, con la sentenza 476 del 26 novembre 2002, ha riconosciuto l'indennizzo previsto dalla legge 210/92 anche a favore degli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti
  • Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92)
  • Gli eredi di persona danneggiata, deceduta dopo la presentazione della domanda e prima di aver percepito l'indennizzo
  • Parenti aventi diritto (nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno una tantum o la reversibilità dell’indennizzo percepito in vita dal danneggiato per 15 anni.
I beneficiari dell’indennizzo possono richiedere l’esenzione per le prestazioni specialistiche previste dal nomenclatore regionale correlate alla propria patologia.

Termini per la presentazione della domanda
  • 3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale
  • 10 anni, nei casi di infezione da HIV
  • 10 anni dalla data del decesso, per domanda di una tantum o assegno reversibile.
I termini decorrono dal momento in cui la persona danneggiata è venuta a conoscenza del danno subito.
Per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695/59, il termine è di 4 anni dal 20 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 362/99.

Fac simile domanda

Dove presentare la domanda
  • Distretto Alta Padovana: Medicina Legale Via Cao dal Mondo n.1 - 35012 Camposampiero (Pd)
  • Distretti Padova Bacchiglione, Padova terme Colli e Padova Piovese:
    • per danni da vaccinazione: Igiene e Sanità Pubblica Via Ospedale n.22 - 35121 Padova
    • per danni da trasfusione e somministrazione emoderivati: Direzione Medica Ospedale Sant'Antonio Via J. Facciolati n.71 - 35126 Padova
  • Distretto Padova Sud: Medicina Legale Via Francesconi n.2 - 35042 Este (Pd)
Dal 1 gennaio 2020 tutte le attività dell'Ufficio Indennizzi (fasi della notifica del giudizio medico-legale e dell'erogazione dell'indennizzo) sono di competenza dell'Azienda Zero:

Azienda Zero - Ufficio Indennizzi Legge 210/92
Corso del Popolo, 4 - Padova
tel. 049 8778360 - fax 049 8778361
mail: indennizzi@azero.veneto.it - PEC: protocollo.azero@pecveneto.it
Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 11.00 - 13.00

Aggravamento e decesso

Ricorso

Erogazione degli arretrati della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale agli eredi dei beneficiari dell’indennizzo ex Legge 210/92
Ultimo aggiornamento: 14/06/2022
Torna su