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Esenzione per reddito

Alcune situazioni personali e sociali, associate a determinate condizioni di reddito, danno diritto all’esenzione del ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

I codici di esenzione 7R2, 7R3, 7R4, 7R5, 7RQ (per prestazioni della branca 35 odontostomatologi) e 6R0 corrispondono a precise categorie e condizioni:
  • 7R2 - bambini al di sotto di 6 anni e i cittadini con più di 65 anni che appartengono a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a 36.151,98 €
  • 7R3 - cittadini disoccupati e i loro familiari fiscalmente a carico con reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a 8.263,32 € (aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di € 516,46 per ogni figlio a carico)
  • 7R4 - cittadini con più di 65 anni titolari di “assegno sociale” e i loro familiari fiscalmente a carico
  • 7R5 - cittadini titolari di pensioni al “minimo” con più di 60 anni e i loro familiari fiscalmente a carico appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a 8.263,32 € (aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di € 516,46 per ogni figlio a carico)
  • 7RQ - cittadini residenti nella Regione del Veneto con un reddito familiare riferito all’anno precedente inferiore ai 29.000 euro per l'accesso a prestazioni di odontostomatologia
  • 6R0 - accesso alle cure odontoiatriche - residenti nel Veneto, di età compresa tra 7 e 64 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a € 8.263,32 (aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di € 516,46 per ogni figlio a carico). Tale condizione consente di accedere a prestazioni odontoiatriche in esenzione, specifiche per la categoria “vulnerabilità sociale”. Per ottenere l'attestato di esenzione l’assistito si rivolge allo sportello amministrativo distrettuale dove consegna l’autocertificazione. 
L'assistito esibendo l'attestato consente al medico proscrittore di trascriverlo nell'impegnativa. È responsabilità dell'utente non usare il certificato se decadono le condizioni per il riconoscimento dell'esenzione.                    
 
Per reddito complessivo deve intendersi la somma dei redditi del nucleo familiare fiscale, compreso il reddito prodotto all’estero, più l’eventuale rendita catastale rivalutata dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, più i redditi di natura fondiaria (terreni e fabbricati), al lordo degli oneri deducibili, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Non entrano a far parte del reddito complessivo i redditi a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, etc.). Tale reddito può essere rilevato dai modelli attestanti i redditi percepiti. Il reddito di riferimento è quello dell’anno precedente la data di presentazione dell’autocertificazione.
Per nucleo familiare si intende quello rilevante ai fini fiscali, e non anagrafici, costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dagli altri familiari a carico.
Per “familiare a carico” si intende il familiare per il quale l’interessato gode di detrazioni fiscali in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 €.
Non rientrano nel nucleo familiare i figli o altre persone che coabitano ed hanno un reddito proprio superiore ai limiti previsti dalla normativa fiscale.
Per disoccupato si intende l'utente che abbia avuto precedenti esperienze di lavoro per le quali sono stati versati i relativi contributi, sia iscritto all’Ufficio del Lavoro/Centro per l’impiego come disoccupato e sia in cerca di altra occupazione.
Sono escluse le persone in cerca di prima occupazione.
 
L’esenzione per reddito viene riconosciuta solo se l’utente la documenta esibendo il certificato al momento in cui il medico (medico di famiglia, pediatra di libera scelta o medico specialista del Servizio Sanitario) prescrive la visita o gli esami specialistici con l’impegnativa. Se nell’impegnativa non è riportato lo specifico codice di esenzione, l’utente pagherà il ticket.

Il certificato di esenzione ha validità annuale o comunque fino alla data riportata nello stesso e va pertanto rinnovato alla scadenza.

Prima richiesta e rinnovo delle esenzioni 7R2, 7R4 e 7R5
I cittadini che ritengono di essere esenti possono scaricare il certificato, qualora presente, direttamente dal Portale Sanità della Regione Veneto. Per accedere l'utente deve inserire il numero della propria tessera sanitaria CARTACEA, il codice fiscale e la Ulss di appartenenza.

Se l'esenzione non è presente, i cittadini devono accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate, alla pagina dedicata, scegliere la voce "Esenzioni da reddito" e autenticarsi con SPID. Una volta entrati possono scaricare l'esenzione o autocertificarsi se non è presente, senza doversi recare agli sportelli amministrativi distrettuali.

In alternativa, è possibile:


Prima richiesta e rinnovo della esenzione 7R3
I cittadini devono accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate, alla pagina dedicata, scegliere la voce "Esenzioni da reddito" e autenticarsi con SPID. Una volta entrati possono scaricare l'esenzione o autocertificarsi se non è presente, senza doversi recare agli sportelli amministrativi distrettuali.

In alternativa, è possibile:


Prima richiesta e rinnovo della esenzione 6R0


Altre informazioni sull'esenzione dal ticket

Ultimo aggiornamento: 13/11/2023
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