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Come avviare il percorso di adozione

Presentando domanda di adozione nazionale o internazionale, una coppia dà la propria disponibilità ad accogliere un bambino dichiarato in stato di adottabilità per garantire il suo diritto ad avere una famiglia.
Ci si può rivolgere all'équipe adozioni per avere un colloquio informativo sulla legge e sulle procedure e, dopo aver affrontato il percorso di preparazione previsto dal protocollo della Regione del Veneto, la coppia  potrà presentare la propria disponibilità al Tribunale per i Minorenni di Venezia.

Requisiti
Possono adottare i coniugi che sono uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione neppure di fatto.
I coniugi devono essere idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
Possono adottare anche i coniugi che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo, prima del matrimonio, per un periodo di almeno tre anni. L’età dei coniugi deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando.

A chi rivolgersi
Per presentare domanda di adozione, nazionale e/o internazionale, ci si rivolge all'équipe adozioni che accompagna le coppie nel percorso di adozione. L’équipe è costituita da operatori specializzati del Consultorio familiare.
La modulistica necessaria, da far pervenire al Tribunale per i minori viene fornita dall'equipe adozioni. I documenti per uso adozione sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.

Il percorso
Dopo aver seguito il percorso informativo e formativo proposto dall'équipe adozioni, la coppia presenta al Tribunale dei minori la propria dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale, internazionale o a entrambe.
Il Tribunale incarica l’Azienda Ulss di residenza di eseguire adeguate indagini da effettuarsi tramite l'equipe adozioni. L’indagine deve riguardare in particolare:
  • attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare
  • i motivi per i quali si desidera adottare un minore
  • la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell’adottante e del minore.
A seguito dei colloqui con la coppia, l’équipe adozioni predispone una relazione psico-sociale riguardante i coniugi, che invia al Tribunale dei minori.
Per l’adozione nazionale è il Tribunale dei minori che valuta l'abbinamento della coppia con un minore dichiarato in stato di abbandono. Individuate le caratteristiche della coppia che meglio può rispondere alle esigenze di quel bambino, e a seguito della loro accettazione, segue l'incontro con il minore.
Per quel che riguarda le procedure successive all’ottenimento dell’idoneità per l’adozione internazionale, la coppia dovrà rivolgersi a un Ente Autorizzato che farà da intermediario tra l’autorità Italiana (Tribunale per i Minorenni) e l’autorità Straniera (tribunale per i minori del Paese del bambino) affinché possa essere valutato l’abbinamento della coppia con un minore straniero dichiarato in stato di adottabilità.  È necessario fare riferimento a un Ente Autorizzato in virtù della Convenzione Internazionale dell’Aia che ha regolamentato i rapporti tra i Paesi allo scopo di prevenire il rischio di un “mercato dei bambini”.

L’affidamento preadottivo
Adozioni nazionali: la prima fase del rapporto di adozione é l'affidamento preadottivo, che dura solitamente un anno, durante il quale ogni quattro mesi l’équipe riferisce al Tribunale l’andamento dell’inserimento del minore in famiglia. L’iter si conclude con una relazione finale. Il Tribunale per i minori, preso atto della buona evoluzione del rapporto tra coppia e minore, sentito il parere del tutore del minore, dichiara l'adozione definitiva oppure, in considerazione di eventuali difficoltà evidenziate dalle informazioni degli stessi servizi locali, proroga l'affido disponendo gli interventi più opportuni per garantire il pieno inserimento del bambino in famiglia. La procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minori, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. In questo modo il minore diventa definitivamente un membro della nuova famiglia.
Adozioni internazionali: l’affido preadottivo non è più previsto, in quanto il bambino per poter avere l’autorizzazione all’ingresso in Italia deve aver già un decreto definitivo di adozione ossia la certezza dell’esercizio della potestà genitoriale. L’autorizzazione all’ingresso viene rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali presso il Ministero degli Interni ed è una procedura di competenza dell’Ente Autorizzato. Il Tribunale per i minorenni ratifica quindi il provvedimento dell’autorità straniera e il provvedimento viene trascritto nei registri dello stato civile. Per l’adozione internazionale vengono previsti percorsi di vigilanza, sostegno e accompagnamento a cura dell’équipe adozioni in collaborazione con gli enti autorizzati in virtù del protocollo di lavoro della Regione del Veneto. L’Ente Autorizzato ha comunque l’obbligo di riferire all’autorità straniera, tramite relazioni periodiche, l’andamento dell’inserimento del minore in famiglia.
 
Normativa di riferimento
  • D.P.R. n. 108 dell'8 giugno 2007 "Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali".
  • L. n. 149 del 28 marzo 2001 "Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184 recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".
  • L. n. 476 del 31 dicembre 1998 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale".
Link utili:
Ultimo aggiornamento: 29/11/2019
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