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Esenzione CV2123 per pazienti dimessi e guariti da COVID-19

Hanno diritto al codice di esenzione CV2123 esclusivamente i pazienti dimessi da strutture ospedaliere, per un quadro di COVID-19.

Per gli assistiti dimessi da strutture ospedaliere fino al 30 aprile 2021: il certificato di esenzione è scaricabile tramite il Portale Regionale della Salute, all'interno della sezione Servizi - Stampa Certificati esenzione Covid-19.
 
Per i dimessi da strutture ospedaliere dal 1° maggio 2021: i medici ospedalieri o i medici e pediatri di famiglia certificano il diritto all'esenzione e in seguito gli assistiti devono rivolgersi agli sportelli amministrativi ditrettuali per registrare l'esenzione (via mail o prenotando un appuntamento).
Vedi sedi, orari e contatti degli sportelli amministrativi distrettuali

Il codice CV2123 ha validità su tutto il territorio nazionale ed ha una durata temporale di 2 anni, a partire dal 26/05/2021.
Le prestazioni prescrivibili ed erogabili in esenzione, sono quelle elencate nella Tabella A - art. 27, commi 1,2,3 del D.L. 25/05/2021 n. 73
Ultimo aggiornamento: 13/01/2023
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